crowdfunding

Il Governo ostacola la finanza alle PMI

Di
Alessandro Maria Lerro
20 Giugno 2022

Nel rapporto tra Autorità di Vigilanza e intermediari finanziari sta diventando sempre più importante la programmazione finanziaria, per prevedere i flussi di lavoro, verificare che gli intermediari abbiano le risorse necessarie e garantire così la stabilità del mercato. Ciò non avviene solo per le SIM, le SGR e le banche, ma anche per i gestori dei portali di crowdfunding, cui viene da anni chiesta una meticolosa programmazione e dimostrazione delle assumptions dei relativi business plan.

Peccato che i circa 100 portali di crowdfunding, in attesa di ottenere l’autorizzazione europea all’esercizio dell’attività sulla base del Regolamento Europeo 1503, in vigore dallo scorso 10 novembre, non siano in condizioni di fare alcun programma e siano costretti a far saltare le pianificazioni effettuate.

Il legislatore italiano, infatti, ancora non ha ancora nominato l’Autorità Competente a rilasciare le autorizzazioni e quindi l’unica certezza, al momento, è che il 10 novembre 2022 i portali italiani di crowdfunding saranno costretti a chiudere.

Riepiloghiamo la situazione: l’Italia è stata il primo Paese al mondo a legiferare in materia di crowdinvesting, nel 2012. Da allora, nonostante le iniziali intenzioni della Commissione Europea e le numerose richieste dell’Associazione Italiana Equity Crowdfunding, non si è arrivati ad un quadro europeo comune sul crowdfunding, quanto mai utile viste le caratteristiche dello strumento. Ci siamo arrivati con 10 anni di ritardo con il Regolamento 1503 che stabilisce una normativa uniforme per tutta l’Unione Europea. Il Regolamento disciplina ogni aspetto dell’equity e del lending crowdfunding, lasciando agli Stati Membri soltanto l’individuazione dell’Autorità Competente a rilasciare le autorizzazioni europee e la definizione delle regole sul marketing.

Al 4 maggio 2022 l’elenco delle Autorità Competenti designate vedeva già 21 comunicazioni da parte degli Stati Membri all’European Securities and Markets Authority (ESMA). In ritardo oltre all’Italia sono la Bulgaria, la Grecia, la Croazia la Slovenia, la Polonia, il Portogallo, tutti Paesi nei quali il crowdfunding ha scarsa rilevanza.

Dove esiste un dualismo tra Autorità Finanziaria e Autorità Bancaria (come avviene in Italia con la ripartizione di competenze tra Consob e Banca d’Italia) la scelta effettuata è stata nel senso di incaricare l’Autorità Finanziaria nel 75% circa dei casi.
La ragione risiede evidentemente nel profilo prevalente dell’attività dei portali di crowdinvesting, che è la sollecitazione dell’investimento. Non a caso, l’attività dei portali crowdfunding in Italia è stata disciplinata dal legislatore solamente nel TUF, per l’equity crowdfunding, mentre la disciplina del lending ha visto solo un intervento di normazione secondaria da parte della Banca d’Italia nel 2016. La Consob, in particolare, ha maturato una rilevante esperienza sia nella parte autorizzativa che in quella ispettiva, laddove la Banca d’Italia non ha partecipato attivamente all’evoluzione del mercato.

Alcuni Stati Membri, tra i quali non risulta l’Italia, hanno chiesto una proroga dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni; rispondendo sul punto alla Commissione Europea, l’ESMA ha pubblicato un report con il proprio parere tecnico sull’opportunità di concedere o meno una proroga del regime transitorio; nel report l’ESMA raccomanda una soluzione di compromesso: una proroga di un anno del regime transitorio solamente per le piattaforme che abbiano presentato l’application entro il 1° ottobre 2022. Anche questa eventuale soluzione, allo stato, non aiuterebbe le piattaforme italiane, che non possono presentare l’application, non essendo stata designata l’Autorità a cui presentarla.

Per uscire dall’impasse è indispensabile nominare con estrema urgenza l’Autorità competente. Se il problema sono le risorse, questa può essere collocata presso il MEF ed il carico di lavoro sulle autorizzazioni può essere ripartito tra Consob e Banca d’Italia, che poi potranno esercitare i rispettivi poteri di vigilanza nelle materie di competenza.

Tuttavia, ormai, questo non basta, poiché mancano meno di cinque mesi alla scadenza e non è pensabile che l’Autorità riesca ad autorizzare in tempo circa 100 gestori di portali. Sarà necessario utilizzare l’apposita previsione regolamentare e dettare una specifica disciplina transitoria che consenta di autorizzare provvisoriamente tutti gli operatori, valutando successivamente nel merito la sussistenza dei relativi requisiti. In Inghilterra la c.d. “provisional authorization” è una prassi frequentemente utilizzata, anche nei mercati finanziari, anche perché consente di entrare nei processi del singolo intermediario senza limitarsi ad una desk analysis di un dossier che potrebbe non riflettere le procedure effettivamente adottate dall’operatore.

L’urgenza normativa non dipende tanto da un’esigenza del mercato del crowdfunding, quanto dal fatto che il crowdfunding e le piattaforme fintech negli ultimi anni sono stati le uniche risorse per lo sviluppo di PMI e start-up, fornendo loro i capitali necessari ad operare, per volumi che hanno superato i 3 miliardi di euro all’anno.

In questo momento di fortissima crisi per i mercati finanziari, questo negligente ed inescusabile stallo normativo rischia di colpire duramente anche l’economia reale.

AlessandroLerro

Alessandro Maria Lerro, avvocato specializzato in innovazione e crowdfunding.

 

 

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